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La sentenza n.250/2013 emessa dal Tribunale di Napoli sezione civile distaccata di Pozzuoli, ha accolto il ricorso cautelare di un contribuente pensionato contro l'Agenzia delle Entrate e il suo sistema inquisitorio quale soluzione di tutte le evasioni. 

Il ricorrente ha chiesto che l'Agenzia fosse inibita dal "controllare, analizzare e archiviare le proprie spese in applicazione del dm 24.12.2012, n. 65648 (...), in quanto - vista l'ampiezza dei dati previsti dal regolamento - la predetta agenzia verrebbe a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita quotidiana". 
Nello specifico si è lamentato dell'ingerenza della predetta Agenzia nel campo delle spese mediche. 
Il giudice Antonio Lepre gli ha dato ragione mediante l'accoglimento del ricorso. Il fondamento delle sua decisione è da ricercare nell'art.2 della Costituzione, e cioè sull'obbligo da parte della legge di proteggere la privacy del cittadino, oltre che degli art. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, nonché alla protezione dei dati di carattere personale"). La questione resta invariata anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, se i dati debbano servire alla P.A. per contrastare la criminalità fiscale. 
La sentenza fissa un limite ben preciso in materia di diritto alla privacy di ciascuno. La dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata. 
La giurisprudenza di merito ha affermato: "Non può esservi né dignità, né libertà ove non vi sia protezione e piena autonomia che comporta ovviamente il non dover giustificarsi delle proprie scelte se non in casi di assoluta eccezionalità e in presenza di circostanze specifiche, concrete e determinate; che altro principio fondamentale- quest'ultimo di derivazione tipicamente comunitario - è il principio di proporzionalità che vieta alla P.A. Di sacrificare la sfera giuridica dei privati, al di là di quanto sia strettamente necessario per il raggiungimento dell'interesse generale in concreto perseguito e che quindi vi deve essere nell'azione amministrativa proporzione tra mezzi e fini perseguiti ". 
Ulteriori elementi di illegittimità del Redditometro riguardano anche i dati relativi alle spese degli altri componenti del nucleo familiare (minori inclusi) ed il riferimento a tabelle Istat, che generalizzano in maniera grossolana le presunzioni di redditi. 
Il decreto ministeriale non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell'art.21 septies legge n.241/1990, perché "conferisce all'Agenzia governativa un potere che va, quindi, manifestamente oltre quello della ispezione fiscale consentito astrattamente dall'art. 14, 3º comma Cost. - inoltre - viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in quanto, a ben vedere, non è strumento idoneo a raggiungere in modo adeguato i prefissi obbiettivi di repressione fiscale".

 

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